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04-11-2020
CORRETTA APPLICAZIONE ART. 54 D.P.R. 1092/73
RICALCOLO PENSIONE MILITARE
RICALCOLO PENSIONE CON CORRETTA APPLICAZIONE DELL′ART. 54 D.P.R. 1092/73 L′INPS continua a danneggiare i pensionati (collocati in pensione con il c.d. sistema misto) appartenenti alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia applicando l′aliquota prevista dal legislatore per il personale civile dello Stato anziché l′art. 54 del D.P.R. n. 1092/73. Il detto art. 54 è stato emanato prima dell′entrata in vigore della Riforma Dini in un momento storico in cui il sistema di calcolo delle pensioni era totalmente retributivo. Tale riforma, infatti, ha stabilito la progressiva fine del Sistema di Calcolo Retributivo, ha introdotto un Sistema di Calcolo Contributivo per gli assunti a far data dal 01.01.1996 e, per coloro che sono stati assunti prima di tale data, ha previsto un Sistema di Calcolo misto caratterizzato da un meccanismo di computo della pensione in parte retributivo ed in parte contributivo. Il sistema di calcolo del trattamento pensionistico per il personale alle dipendenze dello Stato si articola, in estrema sintesi, nel seguente modo: 1)Sistema di calcolo Retributivo per il personale che alla data del 31.12.95 ha maturato una anzianità di servizio utile pari o superiore a 18 anni: 2)Sistema di calcolo Misto per il personale che alla data del 31.12.95 non ha maturato 18 anni di anzianità/contribuzione. In quest′ultimo caso la pensione, in attuazione della Riforma Amato, si compone di una quota Retributiva, per le anzianità maturate sino al 31.12.95, a sua volta suddivisa in Quota A e Quota B, e una Quota Contributiva per le anzianità di servizio maturate con decorrenza dal 01.01.96; 3)Sistema di calcolo totalmente Contributivo per tutto il personale assunto a partire dal 01.01.96. Con riferimento ai dipendenti dello Stato cui si applica il Sistema di calcolo Misto occorre precisare che nell′ambito della prima Quota Retributiva, ovvero per la parte di pensione che corrisponde alle anzianità acquisite anteriormente e sino al 31.12.95 si provvede alla ripartizione in ulteriori due sub-quote A e B: A)La Quota A è calcolata applicando sulla base pensionabile l′aliquota di rendimento maturata sino al 31.12.92; B)La Quota B è calcolata applicando sulla media delle ultime retribuzioni l′aliquota di rendimento maturata dal 01.01.93 al 31.12.95. La Quota Contributiva, ovvero per la parte di pensione che corrisponde al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità maturate a decorrere dal 01.01.96 e riferite a tutta la retribuzione ivi comprese indennità accessorie percepite a qualsiasi titolo dal dipendente, è calcolata per l′appunto con il sistema contributivo. Occorre precisare che, nel breve excursus normativo sopra descritto, né la legge 335/95 né i successivi interventi al sistema pensionistico hanno mai modificato l′art. 54, comma 1, T.U. 1092/73 il quale è a tutt′oggi in vigore e, pertanto, deve trovare applicazione con riferimento al calcolo della quota retributiva. Come specificato in diverse sentenze delle varie Corte dei Conti, il suddetto art. 54 trova applicazione sia nei confronti dei militari che hanno maturato alla data del 31.12.95 almeno 15 anni di servizio e sia nei confronti di quei militari che alla detta data hanno maturato meno di 15 anni di servizio effettivo. Atteso che l′INPS a tutt′oggi si rifiuta di applicare correttamente l′art. 54 del D.P.R. 1092/73 senza che vi sia una sentenza che lo obblighi in tal senso, l′unico modo per ottenere giustizia è quello di ricorrere alla Corte dei Conti competente per territorio. Lo studio legale della scrivente si occupa dei ricorsi de quo, chiunque sia interessato può contattare il 3339345667 Avv. Sonia Marzano